Informazioni
E’ attivo il servizio di AUTENTICAZIONE della SOTTOSCRIZIONE per il PASSAGGIO DI PROPRIETA’ dei beni mobili registrati
L’art. 7 del decreto legge n° 223 del 4 luglio 2006, ha abolito l’obbligo dell’atto notarile per l’autentica della firma del venditore nel caso di passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, moto, rimorchi ecc.) o di costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, stabilendo che tali autentiche possono essere richieste anche agli uffici comunali.
Il Comune di ZIANO PIACENTINO ha individuato quale ufficio competente ad effettuare tali autentiche l’UFFICIO ANAGRAFE – sito in Viale dei Mille, 28, aperto al pubblico: Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – mercoledì – venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Il venditore dovrà presentare agli uffici comunali:
- l’originale del certificato di proprietà del bene mobile (modello NP – 1B) già compilato nel riquadro T, ma non sottoscritto
- un documento di identità in corso di validità
- una marca da bollo del valore di € 14,62
La firma dovrà essere apposta in presenza dell’impiegato comunale che provvederà ad autenticarla.
L’operazione verrà effettuata a titolo gratuito, salvo il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 0,52 e l’apposizione della succitata marca da bollo. N.B. Per il completamento della pratica, cioè la trascrizione del passaggio di proprietà e il pagamento delle relative imposte, la documentazione dovrà essere inoltrata direttamente dall’interessato presso gli uffici preposti: A.C.I, Motorizzazione Civile, Agenzie autorizzate. Si ritiene utile precisare che il Comune “autentica” cioè certifica l’identità del venditore che vuole sottoscrivere l’atto di vendita del bene sui documenti che egli presenta debitamente compilati. Il dipendente comunale non svolge alcuna attività di accertamento circa la titolarità del bene registrato, ma è competente solo ad autenticare la firma del venditore .
Avvertenze
- Se il bene rientra nel regime di comunione di beni, per l’autentica di firma sarà necessaria la presenza di entrambi i coniugi;
- Se il venditore è un cittadino straniero, dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno;
- Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica, il sottoscrittore dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei;
- Se il soggetto sottoscrittore è diverso dal proprietario del veicolo, dovrà produrre idonea procura notarile del proprietario;
- Se il venditore dispone del foglio complementare, dovrà presentare agli uffici comunali l’atto di vendita debitamente compilato in ogni sua parte e redatto in duplice originale in bollo.
- Se si acquista un veicolo usato è necessario registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica notarile o del Comune o dello sportello telematico della firma dell’atto di vendita.
Si ricorda che sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti anche gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).