Descrizione
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 ed alla delibera numero 586 del 26 giugno 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sono in corso di pubblicazione i seguenti dati:
compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (articolo 14 comma 1, lett. c);
ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (articolo 14 comma 1-ter).
Normativa
– Articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013
– Articolo 2, comma 1, punto 1 e 2 e articolo 3 legge 441/1982
– Articolo 20, comma 3, decreto legislativo 39/2013
– Delibera ANAC 241/2017 – Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013
– Delibera ANAC 382/2017 – Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del decreto legislativo. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
– Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 – Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (articolo 14, comma 1-ter del decreto legislativo 33/2013)
– Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018 – Sospensione della determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti.
– Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 – Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. -bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019
– Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico – Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale acquisite prima della cessazione, si evidenzia che i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.
Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell’incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico generalizzato.